Tanto rumore per nulla
Peccato però che l'informativa (o informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR) non richieda alcun adempimento formale, e per il principio di trasparenza è prevalente l'aver reso determinate informazioni in un linguaggio chiaro e accessibile (art. 12 GDPR) ben più che aver fatto notifiche, bolli, timbri e controfirme.
Ad esempio: pubblicandola sul proprio sito web, e mettendo il link in firma alle proprie email.
Essere GDPReady è (anche) semplificarsi la vita.
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