GDPR: icone, ma quali?

mentre il Considerando n. 60 va a precisarne lo scopo e la modalità d'impiego:Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.
...Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili da dispositivo automatico.
Il Garante ha precisato che, in attesa delle icone standardizzate, sarà possibile continuare ad impiegare le icone indicate all'interno dei Provvedimenti (ad es. in materia di videosorveglianza), purché associate a contenuti più estesi.
L'adozione di simboli di comune significato può risultare un'impresa particolarmente ardua vista la frammentazione linguistica dell'Unione Europea.
Chissà se per essere un po' più GDPReady occorrerà anche assistere a qualche lezione di semiotica.
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